La Legge di Stabilità 2018 ha introdotto una sola ma significativa novità nel panorama dei beni e servizi che possono essere resi accessibili attraverso il welfare: gli abbonamenti per il trasporto pubblico a livello locale, regionale o interregionale, introdotti dalla modifica prevista per il TUIR della nuova lettera d-bis, da aggiungersi all’art. 51 comma 2.
La circolare n. 5/E della Agenzia delle Entrate, del 29 marzo scorso, ha precisato alcuni elementi, al fine di evitare errori di interpretazione.
In pratica, i lavoratori e i loro familiari possono farsi rimborsare (o chiedere che vengano pagati direttamente dall’azienda) i costi degli abbonamenti del trasporto pubblico, senza alcuna limitazione di importo e senza alcuna destinazione di uso specifica.
Inaspettatamente, però, secondo la Legge di Stabilità i familiari destinatari di questo rimborso non sono gli stessi che possono beneficiare degli altri beni e servizi welfare (cioè quelli di cui all’art. 12 del TUIR, senza alcuna limitazione), bensì quelli di cui all’art. 12 ma solo se fiscalmente a carico. Sarà necessaria quindi, da parte dei lavoratori che decidono di avvalersi di questo beneficio, una ulteriore autocertificazione.
Si precisa inoltre che il beneficio riguarda solo gli abbonamenti per il trasporto pubblico, ovvero il trasporto di persone pubblico che operi in maniera continuativa, con itinerari, orari e tariffe prestabilite. Per “abbonamento” si intende un titolo di trasporto che autorizzi un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Sono dunque esclusi dal beneficio i viaggi singoli.
Vale la pena di ricordare, a tal proposito, che il costo di un viaggio singolo, per il lavoratore o per un familiare (in questo caso anche non fiscalmente a carico), se legato a un evento culturale, sportivo o ricreativo, può comunque essere oggetto di beneficio welfare: per esempio, il costo del viaggio e del biglietto per andare a vedere una partita di calcio rientra nell’art. 51, comma 2 lettera f (soggetto a pagamento diretto da parte dell’azienda e non a rimborso).
Angelo Grippaldi