Italia zona rossa: quali attività possono stare aperte? Leggi il riassunto realizzato dal nostro partner Studio Miazzo di tutti i provvedimenti in vigore.
Il Presidente del Consiglio ha ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale che diventa così un’unica Zona Rossa, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo, sono in vigore le seguenti misure in tutta Italia fino al 25 marzo:
- chiusura delle attività e dei servizi non essenziali;
- stop a bar, pub e ristoranti per tutto il giorno ma consentita la consegna a domicilio;
- garantita l’apertura di rivendite di alimentari, farmacie, trasporti, servizi postali, bancari e assicurativi (purché rispettino le norme anticontagio e le misure di sicurezza);
- le industrie, le fabbriche e la logistica potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive, assumendo protocolli di sicurezza adeguati a proteggere i propri lavoratori.
- attivi anche idraulici, meccanici ed artigiani.
Scarica cliccando qui l’elenco delle attività che possono restare aperte.
Sintetizziamo di seguito i provvedimenti introdotti dal DPCM 11.3.2020 combinato coi provvedimenti dei precedenti 2 DPCM ad oggi in parte vigenti, nell’unica area nazionale ‘Italia Zona Protetta’, che producono i loro effetti dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Italia zona protetta
Spostamenti lavoratori dipendenti | Solo per comprovate esigenze lavorative (per le attività previste dal DPCM 11 marzo 2020) o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, attestati mediante autodichiarazione rilasciata su moduli forniti alle forze di polizia; su alcuni territori viene richiesta una certificazione da parte del datore di lavoro |
Spostamento lavoratori autonomi | Solo per comprovate esigenze lavorative (per le attività previste dal DPCM 11 marzo 2020) o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, attestati mediante autodichiarazione rilasciata su moduli forniti alle forze di polizia |
Spostamento delle merci | Considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci |
Attività produttive e professionali | Consentite, purché siano rispettate le raccomandazioni di cui all’art. 1 punti 7 e 8, del DPCM 11 marzo 2020 |
Attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, di cui all’art. 1 punto 7 DPCM 11.03.2020 | Sospese |
Attività di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) | Sospese, ad esclusione delle mense e del catering continuativo di base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro |
Ristorazione con consegna a domicilio | Consentita esclusivamente nel rispetto delle norme igienicosanitarie nell’àmbito delle attività di confezionamento e di trasporto |
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande | Aperti se posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali (purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro) |
Attività commerciali al dettaglio | Sospese, ad eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell’ambito di servizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito delle media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito alle predette attività e sempre nel rispetto della distanza interpersonale. |
Mercati | Chiusi, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari |
Edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie | Aperti, purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro |
Aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea | Attive, ma il Presidente della Regione può predisporre la programmazione del servizio erogato, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi, al fine di contenere l’emergenza sanitaria |
Servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo | Attivi, ma il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria, la programmazione finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi |
Servizi bancari, finanziari, assicurativi | Garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie |
Attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che forniscono beni e servizi | Garantite nel rispetto delle norme igienico-sanitarie |
Modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti | Raccomandato il massimo utilizzo per tutte le attività non sospese, compatibili con tale modalità di resa della prestazione; assicurata dalle pubbliche amministrazioni in deroga ad accordi individuali e obblighi informativi |
Ferie, congedi retribuiti e strumenti della contrattazione collettiva | Utilizzo incentivato, in riferimento alle attività produttive ed alle attività professionali |
Fonte Studio Miazzo