Passa così il tetto massimo spendibile in buoni welfare dal valore di euro 285,23 ad euro 516,46.
Il Decreto Agosto, limitatamente al periodo d’imposta 2020, ha elevato l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, che non va a concorrere alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51 comme 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, num. 917, da euro 258,23 a euro 516,46.
A titolo esemplificativo i buoni d’acquisto (conosciuti anche come voucher multiuso) potranno avere un valore superiore a € 258,23 e, purché detto valore non ecceda la nuova soglia, non concorrere a determinare costi aggiuntivi (contributi previdenziali e assicurativi) né ritenute (IRPEF, relative addizionali e contributi),
ESEMPIO:
Buono acquisto corrisposto nel 2020 del valore di € 258,23 e assenza di ogni altra retribuzione in natura. Possibilità di corrispondere nuovo buono acquisto (o bene in natura) del valore non superiore a 258,23 nel 2020 senza che tale ulteriore corresponsione concorra a determinare costi aggiuntivi (contributi previdenziali e assicurativi) né ritenute (IRPEF, relative addizionali e contributi)
Novità introdotta che offre una concreta possibilità all’elargizione di premialità (entro il suddetto limite) ad personam e senza l’obbligo di redigere un regolamento aziendale.
Questo potrebbe essere un concreto strumento per tutte le aziende che vogliano riconoscere un importo, compensativo, ai dipendenti che abbiano avuto riduzioni di stipendio, premiale per coloro che hanno sostenuto carichi di lavoro importanti.
Ovviamente tale cifra non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51 comme 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 num. 917.